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Aggiornamenti sulle disposizioni anti-Covid: DPCM 3 novembre 2020

 

Aggiornamenti sulle disposizioni anti-Covid: DPCM 3 novembre 2020 

Tutte le disposizioni entrano in vigore il giorno 6.11.2020

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 3 novembre

Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 3 novembre 2020 (e relativi allegati), contenenti le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Durante la conferenza stampa del 4 novembre, il Presidente del Consiglio ha confermato che Regione Piemonte  è una zona rossa, con conseguenti misure più stringenti:

- È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Si dovrà avere sempre il modello di autocertificazione;

- Chiuse le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie), 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;

- Chiuse le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.

- Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici;

- Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

- Didattica a distanza per le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado (ad eccezione del primo anno di scuola secondaria di primo grado). Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’Infanzia, le scuole Primarie e il primo anno della Secondaria di primo grado.

- Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale;

- Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, piscine, centri benessere, centri natatori, centri termali, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie;

- Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

Il Sindaco

Data: 06/11/2020



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